Sez. 3, Sentenza n. 8247 del 20/08/1998 (Rv. 518216 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO | Effetti - Translatio iudici - Portata - In tema di sequestro.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
L'incompetenza del giudice originariamente adito non comporta l'inefficacia del sequestro autorizzato dal giudice competente, essendo applicabile il generale principio di cui all'art. 50 cod. proc. civ. che vuole conservati gli effetti processuali e sostanziali connessi alla domanda, pur se proposta dinanzi a giudice incompetente, sulla base della cosidetta "translatio iudici".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)