Sez. L, Sentenza n. 62 del 08/01/1987 (Rv. 449867 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIRITTO AL RELATIVO GODIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - RICONOSCIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA QUALIFICA DI EX COMBATTENTE - IN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DURANTE LO STATO DI QUIESCENZA - VALUTAZIONE DI DUE ANNI AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI E DEL CONFERIMENTO DELLA SUCCESSIVA CLASSE DI STIPENDIO - ESCLUSIONE - BENEFICIO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIRITTO AL RELATIVO GODIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - RICONOSCIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA QUALIFICA DI EX COMBATTENTE - IN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DURANTE LO STATO DI QUIESCENZA - VALUTAZIONE DI DUE ANNI AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI E DEL CONFERIMENTO DELLA SUCCESSIVA CLASSE DI STIPENDIO - ESCLUSIONE - BENEFICIO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Il diritto a godere dei benefici cosiddetti combattentistici, nella disciplina della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, insorge, nel concorso degli altri prescritti requisiti, dal momento in cui venga riconosciuta da parte della competente autorità militare la qualifica di "ex" combattente, dato che il relativo provvedimento di detta autorità ha natura di accertamento costitutivo, con efficacia "ex nunc". Pertanto, qualora l'interessato riceva tale riconoscimento ed invochi la suddetta disciplina solo dopo la cessazione del rapporto di impiego e durante lo stato di quiescenza, deve negarsi il beneficio contemplato dallo art. 1 della citata legge, cioè la valutazione di due anni al fine dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, il quale è strettamente attinente al rapporto d'impiego e presuppone che esso sia in atto alla data della domanda, mentre deve riconoscersi il beneficio previsto dall'art. 2 secondo comma della medesima legge, cioè l'attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella goduta, il quale riguarda il trattamento di quiescenza, e, quindi, comporta il diritto di ottenere la riliquidazione del trattamento stesso a partire dal momento dell'indicato accertamento costitutivo della qualità di "ex" combattente. (Conf 6633/84, mass n 438181).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)