Sez. L, Sentenza n. 10344 del 17/07/2002 (Rv. 555838 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Benefici subordinati al riconoscimento della qualifica di invalido di guerra - Presentazione della relativa domanda da parte di dipendente in servizio - Impugnazione del provvedimento negativo proposta prima del collocamento a riposo - Successivo collocamento a riposo - Accoglimento del ricorso giurisdizionale - Efficacia dichiarativa con effetto retroattivo della sentenza - Configurabilità .
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
In tema di applicazione dei benefici combattentistici, al dipendente già collocato a riposo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 261 del 1974, convertito dalla legge n. 355 del 1974, e che tuttavia quando era ancora in servizio non solo aveva presentato la domanda per il riconoscimento della qualifica di invalido di guerra, ma aveva anche impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento negativo, spettano i benefici pensionistici connessi al riconoscimento di tale qualifica ancorché questo sia intervenuto in forza di provvedimento giudiziario dopo il suo collocamento a riposo; la sentenza della Corte dei conti che, sostituendosi al provvedimento amministrativo ingiusto che quella qualifica abbia negato, riconosce tale qualifica ha infatti natura dichiarativa e i suoi effetti retroagiscono al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)