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Sez. L, Sentenza n. 10832 del 29/10/1998 (Rv. 520237 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Configurabilità - Esclusione - Conseguente prescrittibilità non di un preteso diritto alla qualifica, ma dei singoli diritti che a quest'ultima si ricollegano - Svolgimento ultradecennale di mansioni inferiori a quelle divenute definitive ex art. 2103 cod. civ. - Mancata rivendicazione, nel suddetto periodo, delle corrispondenti retribuzioni - Irrilevanza - Diritto alle differenze retributive maturate nell'ultimo quinquennio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520237-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

Rispetto alla qualifica professionale, in quanto tale, non può porsi un problema di prescrizione poiché questa è causa estintiva soltanto di diritti, mentre la qualifica non solo non costituisce uno status - neppure improprio - ma non è neanche configurabile come diritto soggettivo autonomo e distinto rispetto ai singoli diritti che ad essa si collegano. La qualifica o inquadramento è, infatti, principalmente un nome comune - che come tale non è, di regola, oggetto di alcun diritto, a differenza del nome proprio - il quale designa, secondo il contesto, le mansioni e/o il trattamento economico - normativo. Alla suddetta configurazione della qualifica consegue che lo svolgimento, per un periodo superiore al decennio, di mansioni inferiori a quelle divenute definitive ex art. 2103 cod. civ. senza rivendicazione delle retribuzioni corrispondenti a queste ultime, non comporta l'estinzione del diritto alle differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni del decennio né impedisce l'insorgenza del diritto alle differenze stesse nel periodo successivo, restando l'uno e l'altro diritto autonomamente soggetti alla prescrizione quinquennale. Infatti, l'inerzia ultradecennale del lavoratore non è un fatto neppure astrattamente idoneo ad impedire la riconoscibilità, nei predetti limiti temporali, dei suddetti diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)