diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7151 del 01/09/1987 (Rv. 455295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - TUTELA DIRETTA DELLA QUALIFICA - ESCLUSIONE - NATURA DELLA QUALIFICA - SITUAZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO CON IL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTO DEL DIRITTO A UNA DETERMINATA RETRIBUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI DETERMINATE MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DELLA QUALIFICA IN SÈ CONSIDERATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - TUTELA DIRETTA DELLA QUALIFICA - ESCLUSIONE - NATURA DELLA QUALIFICA - SITUAZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO CON IL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTO DEL DIRITTO A UNA DETERMINATA RETRIBUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI DETERMINATE MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DELLA QUALIFICA IN SÈ CONSIDERATA - INAMMISSIBILITÀ.*

La qualifica professionale nell'impiego privato non è in sè (salva l'ipotesi di discipline particolari) un bene giuridico come tale direttamente tutelato dall'ordinamento e quindi un oggetto di diritto, ma è invece l'indice di una situazione (non costitutiva di status in senso proprio, perché priva della valenza erga omnes e del rilievo di ordine pubblico da cui quello è caratterizzato) che al lavoratore compete nell'ambito del rapporto con il datore di lavoro e che si pone a presupposto di specifici diritti, tra i quali, essenzialmente, quello alla percezione di una determinata retribuzione e quello all'Esercizio (secondo il disposto dell'art. 2103 cod. civ.) di determinate mansioni. Consegue che riguardo alla qualifica in sè stessa non può porsi un problema di prescrizione, poiché questa, ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., è causa estintiva soltanto di diritti. (V 2397/87, mass n 451578; (V 6517/86, mass n 448675; (V 4877/86, mass n 447535; (V 4812/86, mass n 447512; (V 3843/86, mass n 446682).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)