Sez. 3, Sentenza n. 4143 del 04/12/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206803 - 01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Condizioni soggettive - Cause di esclusione - Persona già condannata più di due volte per reati della stessa indole - Medesimezza dell'indole - Reati fra i quali va operato il raffronto - Individuazione - Fattispecie: pretesa illegittima della sostituzione.
PENA - IN GENERE
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, la condizione soggettiva che, ex art. 59 comma secondo legge 24 novembre 1981, n. 689 impedisce la sostituzione qualora la pena sia stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, a favore di coloro che siano stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, opera esclusivamente quando il reato per cui tale pena è irrogata sia qualitativamente omogeneo rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle precedenti condanne. Il raffronto della medesimezza dell'indole, di cui all'art. 59 lett. a) citato, quindi, va operato esclusivamente tra il reato oggetto della sentenza relativamente al quale si intende effettuare la sostituzione della pena e i reati oggetto delle precedenti condanne. (Nella specie relativa a rigetto di ricorso con il quale il P.M. sosteneva l'illegittimità della sostituzione della pena in quanto l'imputato era stato condannato più di due volte per reati della stessa indole, la S.C. ha invece osservato che il reato per il quale è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen., esercizio di gioco d'azzardo, non è qualitativamente omogeneo rispetto a quelli per i quali l'imputato è stato in passato condannato, trattandosi di tre condanne per contravvenzioni tutte attinenti alla circolazione stradale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 2 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)