Sez. U, Sentenza n. 1601 del 13/01/1995 Cc. (dep. 16/02/1995) Rv. 200043 - 01
Pena - In genere | Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Condizioni soggettive - Cause di esclusione - Persona già condannata più di due volte per reati della stessa indole - Reato giudicando di diversa indole - Sostituzione - Ammissibilità - Reato giudicando della stessa indole - Condizione ostativa - Applicabilità.
Pena - In genere
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la condizione soggettiva che impedisce la sostituzione, qualora la pena sia stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, a favore di coloro che siano stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, opera esclusivamente quando il reato per cui tale pena è irrogata sia qualitativamente omogeneo ("della stessa indole") rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle precedenti condanne; tale esclusione, infatti, deriva non solo dalla dimostrata attitudine del soggetto a commettere reati, ma anche dalla prevedibile, insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva nei confronti di persona che non ha dimostrato alcun ravvedimento nonostante abbia già subito un trattamento punitivo maggiormente stigmatizzante.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 2 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)