Sez. 5, Sentenza n. 2480 del 06/02/2006 (Rv. 587295 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Atto di divisione di immobile - Privo di rendita catastale - Dichiarazione dei condividenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Amministrazione finanziaria - Attribuzione al bene di un valore superiore rispetto a quello derivante dalla valutazione automatica - Ammissibilità - Esclusione - Dichiarazione di un valore inferiore a quello automatico determinato in base alla rendita catastale - Conguaglio dell'imposta di registro dovuto - Richiesta da parte dell'Ufficio con avviso di liquidazione - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, in forza del rinvio operato dall'art. 34, terzo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al successivo art. 52, qualora i condividenti abbiano dichiarato nell'atto di divisione, relativamente ad un immobile privo di rendita catastale, di volersi avvalere, ai sensi dell'art.12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, del criterio di valutazione automatica, l'amministrazione non può attribuire al bene un valore superiore rispetto a quello che deriva dal detto criterio, mentre, ove, a seguito dell'accatastamento, l'applicazione di detto criterio porti ad un valore superiore a quello dichiarato, legittimamente la maggiore imposta viene richiesta con avviso di liquidazione, senza che sia necessario l'avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)