Sez. 5, Sentenza n. 2965 del 01/03/2002 (Rv. 552676 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Disposizioni dell'art. 52, comma quarto, d.P.R. n. 131/1986 - Applicazione a trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto - Legittimità - Condizioni - Dichiarazione dei contribuenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione ex art. 52 cit. - Obbligo dell'amministrazione di attribuire la rendita catastale entro dieci mesi dalla data della presentazione della domanda di voltura - Attribuzione al bene di un valore superiore rispetto a quello derivante dalla valutazione automatica - Ammissibilità - Esclusione - Dichiarazione di un valore inferiore a quello automatico determinato in base alla rendita catastale - Conguaglio dell'imposta di registro dovuto - Richiesta da parte dell'Ufficio con avviso di liquidazione - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, a norma dell'art.12 del D.L. n. 70 del 1988, convertito in legge n. 154 del 1988, le disposizioni dell'art. 52, comma quarto, del d.P.R. 131/1986 sono applicabili anche ai trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, sul presupposto, peraltro, che essi "siano dichiarati ai sensi dell'art.56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano", ed all'ulteriore condizione che i contribuenti abbiano espressamente dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sulla determinazione automatica del valore del bene trasferito. In tale ipotesi, l'amministrazione è tenuta ad attribuire la rendita catastale entro dieci mesi dalla data di presentazione della domanda di voltura, e non può attribuire al bene un valore superiore rispetto a quello che deriva dal criterio di valutazione automatica, mentre, ove, a seguito dell'accatastamento, l'applicazione di detto criterio porti ad un valore superiore a quello dichiarato, legittimamente la maggiore imposta viene richiesta con avviso di liquidazione, senza che sia necessario l'avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)