Sez. 3, Sentenza n. 1792 del 02/03/1985 (Rv. 439736 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; - AZIONE PROMOSSA DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PROPRIETARIO - ASSICURATO - CONDUCENTE DEL VEICOLO DANNEGGIANTE - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE DI QUEST'ULTIMO AL GIUDIZIO - SCINDIBILITÀ DELLA CAUSA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA EFFETTUATA DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO E DELLO ASSICURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO TRA IL DANNEGGIATO ED IL CONDUCENTE DEL VEICOLO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; - AZIONE PROMOSSA DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PROPRIETARIO - ASSICURATO - CONDUCENTE DEL VEICOLO DANNEGGIANTE - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE DI QUEST'ULTIMO AL GIUDIZIO - SCINDIBILITÀ DELLA CAUSA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA EFFETTUATA DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO E DELLO ASSICURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO TRA IL DANNEGGIATO ED IL CONDUCENTE DEL VEICOLO - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo all'Azione risarcitoria promossa dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore, la qualità di litisconsorte necessario, in forza dell'espressa previsione dello art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, spetta al proprietario- assicurato, non al conducente del veicolo danneggiante. Pertanto, qualora pure detto conducente partecipi al giudizio, ancorché in forza di un ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice sull'erronea premessa della ricorrenza di un litisconsorzio necessario, si verifica una situazione di cause scindibili, in applicazione dei principi generali che regolano le obbligazioni solidali, con l'ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza, effettuata dal danneggiato nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, vale a far decorrere il termine breve d'impugnazione nell'ambito del rapporto fra tali parti, ma non anche nel diverso rapporto fra il danneggiato stesso ed il conducente. (V 4055/84, mass n 436026; (V 6185/83, mass n 430970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 325, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)