Sez. 1, Sentenza n. 6185 del 21/10/1983 (Rv. 430970 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - CAUSA UNICA CON PIÙ PARTI - CAUSE SCINDIBILI O INDIPENDENTI - TERMINE PER IMPUGNARE LA SENTENZA - DECORRENZA RISPETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - CAUSA UNICA CON PIÙ PARTI - CAUSE SCINDIBILI O INDIPENDENTI - TERMINE PER IMPUGNARE LA SENTENZA - DECORRENZA RISPETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.*
Mentre nella ipotesi di causa unica con più parti, ossia di decisione che incida su un unico rapporto giuridico sostanziale, il termine per impugnare una sentenza decorre unitariamente dalla notificazione di essa, sia per il notificante che per il destinatario, nei confronti di tutte le altre parti, per contro, quando si tratta di cause scindibili o indipendenti (come nel caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile da parte dell'assicurato convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, configurante un'ipotesi di garanzia impropria), il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con unica sentenza, ed è di un anno dal deposito della sentenza per le parti alle quali essa non sia stata notificata. (Conf 6638/82, mass n 424266; (Conf 1610/81, mass n 412278; (Conf 3158/79, mass n 399523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)