Sez. 3, Sentenza n. 1350 del 08/09/1970 (Rv. 347073 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE TRA ATTO DI CONSEGNA ED ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CONSEGUENZE DELLA ACCETTAZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE TRA ATTO DI CONSEGNA ED ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CONSEGUENZE DELLA ACCETTAZIONE.*
Nell'iter di adempimento del contratto di appalto occorre distinguere l'atto di consegna e l'accettazione dell'opera. La prima costituisce un fatto meramente materiale, che si attua mediante la traditio e la recezione della cosa da parte del committente, il quale, da quel momento ne diventa depositario. L'accettazione, invece, e un atto di volonta con il quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita e che comporta effetti ben piu importanti della semplice ricezione, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilita per i vizi e le difformita conosciuti o conoscibili dell'opera ed il diritto al pagamento del prezzo. (V 4061, 68, mass n 337693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)