Sez. 3, Sentenza n. 4061 del 23/12/1968 (Rv. 337693 - 01)
APPALTO - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - ACCETTAZIONE TACITA - ESTREMI - RICEVIMENTO DELL'OPERA SENZA RISERVE- CONFIGURABILITA - EFFETTI - RINUNCIA ALLA VERIFICA ED AL COLLAUDO - PRECLUSIONE A FAR VALERE I DIFETTI PALESI DELL'OPERA - DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - FORMALITA - LIMITI.*
APPALTO - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - ACCETTAZIONE TACITA - ESTREMI - RICEVIMENTO DELL'OPERA SENZA RISERVE- CONFIGURABILITA - EFFETTI - RINUNCIA ALLA VERIFICA ED AL COLLAUDO - PRECLUSIONE A FAR VALERE I DIFETTI PALESI DELL'OPERA - DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - FORMALITA - LIMITI.*
Nel rapporto di appalto, l'accettazione tacita o per facta concludentia si ha quanto il committente o il suo rappresentante autorizzato (nella specie il direttore dei lavori) compiono uno o piu Atti, che presuppongono necessariamente la volonta di accettare l'opera e che sarebbero incompatibili con quella di non accettarla o di accettarla condizionatamente. Un caso tipico di accettazione tacita e previsto dal quarto comma dell'art.1665 cod.civ., il quale dispone che, se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata, ancorche non si sia proceduto alla verifica. Il ricevimento senza riserve importa quindi rinuncia al diritto di verifica e collaudo, attribuito al committente, indipendentemente dai motivi per i quali non e stato esercitato, e, ai sensi del primo comma dell'art.1667, liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per difformita o vizi suscettibili di essere riconosciuti o di cui il committente sia venuto a conoscenza, anche se in ipotesi non erano riconoscibili (difetti palesi). La accettazione tacita, cioe, spiega gli stessi effetti del collaudo, precludendo la possibilita di far valere, cosi in via di Azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi. La norma puo essere, tuttavia, derogata dalla volonta delle parti e poiche essa ricollega gli effetti dell'accettazione ad una recezione della consegna dell'opera avvenuta senza riserve da parte del committente, e efficace, ai fini della conservazione della garanzia, sia la riserva di verifica, espressa dal committente all'atto della consegna sia il patto contrattuale, secondo cui gli effetti dell'accettazione devono decorrere dalla verifica e collaudo (il quale non e menzionato espressamente nelle regole sull'appalto contenente nel codice, ma si attua attraverso un procedimento comprensivo tanto della verifica che della coeva o anche successiva dichiarazione del committente che l'opera e stata, oppur no, eseguita a regola d'arte e con l'osservanza delle clausole contrattuali), e non dalla consegna, sempre che non si dimostri che il committente abbia rinunziato all'applicazione di tale patto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)