Sez. 1, Sentenza n. 2145 del 13/02/2003 (Rv. 560488 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Fondo rustico - Cessione volontaria all'espropriante - Indennità dovuta all'affittuario ex art. 17 legge 865/71 - Natura di debito di valuta - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
I tema di espropriazione di fondi rustici, la cessione volontaria del bene all'espropriante da parte del titolare comporta l'obbligo di corresponsione, in favore dell'eventuale affittuario del fondo, di un'indennità cd. "aggiuntiva", ex art. 17 della legge 865/71, che, attesane la natura indennitaria e non risarcitoria, ha carattere di debito di valuta e non di valore, restando, conseguentemente, escluso il diritto dell'affittuario medesimo alla rivalutazione della somma ed all'eventuale maggior danno da ritardata corresponsione ex art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)