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Sez. 2, Sentenza n. 1550 del 11/06/1963 (Rv. 262310 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI E DELL'IRRIDUCIBILITA DELLA RETRIBUZIONE - INDEROGABILITA - LIMITI - PATTO DI DEROGA - LICEITA.*
Stato
decisa il 1963-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262310-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI E DELL'IRRIDUCIBILITA DELLA RETRIBUZIONE - INDEROGABILITA - LIMITI - PATTO DI DEROGA - LICEITA.*

Il principio della immutabilita delle mansioni per cui il lavoratore e stato assunto, sancito dall'art 2103 prima parte cod civ, e quello della irriducibilita della retribuzione pattuita (che e presupposto dalla stessa norma, allorche consente, in via di eccezione, che il lavoratore sia adibito a diverse mansioni, purche cio non importi una diminuzione di retribuzione o una sostanziale menomazione della sua posizione) sono bensi inderogabili, ed implicano senza dubbio che le mansioni e la retribuzione del lavoratore non possono essere modificate unilateralmente, e che sono invalidi i patti, individuali o collettivi, che riconoscano in via preventiva tale facolta al datore di lavoro, ma cio non esclude affatto che, nel corso di svolgimento del rapporto, tali modificazioni possono essere poste in essere in funzione di un accordo, espresso o tacito, delle parti. (V 1003/61, 422/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)