Sez. L, Sentenza n. 4063 del 08/07/1982 (Rv. 422026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO ABROGATO - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO ABROGATO - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'abrogato testo dell'art. 2103 cod. civ. l'illegittima modificazione in peius delle condizioni di lavoro ad iniziativa unilaterale del datore di lavoro giustificava il recesso ex art. 2119 cod. civ. del lavoratore, ma non impediva che questi facesse acquiescenza al mutamento e che tale suo comportamento assumendo il significato univoco di una accettazione non equivoca delle nuove condizioni, contribuisce a costituirne su base negoziale l'efficacia obbligatoria, con conseguente esclusione della possibilità di fare in seguito valere pretese coordinate all'originaria disciplina del rapporto. (V 1550/63, mass n 262310; (Conf 1003/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)