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Sez. 4, Sentenza n. 20022 del 16/04/2008 Ud. (dep. 19/05/2008) Rv. 239981 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI | Nozione di ufficio pubblico - Locale adibito a spogliatoio degli avvocati all'interno del palazzo di giustizia - Sussistenza dell'aggravante - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239981-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI

Ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come "pubblico" in ragione della natura dell'attività che viene svolta al suo interno e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o meno ammesso. Pertanto ufficio pubblico è soltanto quello destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato o altro ente pubblico persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito. (Nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante con riguardo al furto di un capo di vestiario perpetrato all'interno di un locale del palazzo di giustizia adibito a spogliatoio degli avvocati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)