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Sez. 2, Sentenza n. 3816 del 07/12/1985 Ud. (dep. 17/05/1986) Rv. 172719 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE FORMALE - ALTRI ATTI DIRETTI AD ACCERTARE LA IDENTITÀ DELLE COSE O DELLE PERSONE - INCOMPATIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DI COSE O PERSONE SENZA LA GARANZIA DELLA NEO FUNZIONE - NATURA - MEZZI DI PROVE - VALUTAZIONE LIBERA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172719-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE FORMALE - ALTRI ATTI DIRETTI AD ACCERTARE LA IDENTITÀ DELLE COSE O DELLE PERSONE - INCOMPATIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DI COSE O PERSONE SENZA LA GARANZIA DELLA NEO FUNZIONE - NATURA - MEZZI DI PROVE - VALUTAZIONE LIBERA DEL GIUDICE.*

La ricognizione di cose o di persone, quale atto processuale formale, non va confusa con altri Atti diretti anch'essi allo accertamento della identità di una cosa o di una persona, che possono essere eseguiti senza l'osservanza delle forme prescritte negli appositi articoli di legge e possono essere liberamente apprezzati dal giudice. Ne consegue che la identificazione di cose o di persone, avvenute a mezzo di fotografie, anche se non possono qualificarsi ricognizioni in senso tecnico, perché non espressamente previste dal codice di rito, hanno ugualmente natura di mezzi di prova la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito. (V mass n 167589).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)