Sez. 2, Sentenza n. 3816 del 07/12/1985 Ud. (dep. 17/05/1986) Rv. 172719 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE FORMALE - ALTRI ATTI DIRETTI AD ACCERTARE LA IDENTITÀ DELLE COSE O DELLE PERSONE - INCOMPATIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DI COSE O PERSONE SENZA LA GARANZIA DELLA NEO FUNZIONE - NATURA - MEZZI DI PROVE - VALUTAZIONE LIBERA DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE FORMALE - ALTRI ATTI DIRETTI AD ACCERTARE LA IDENTITÀ DELLE COSE O DELLE PERSONE - INCOMPATIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DI COSE O PERSONE SENZA LA GARANZIA DELLA NEO FUNZIONE - NATURA - MEZZI DI PROVE - VALUTAZIONE LIBERA DEL GIUDICE.*
La ricognizione di cose o di persone, quale atto processuale formale, non va confusa con altri Atti diretti anch'essi allo accertamento della identità di una cosa o di una persona, che possono essere eseguiti senza l'osservanza delle forme prescritte negli appositi articoli di legge e possono essere liberamente apprezzati dal giudice. Ne consegue che la identificazione di cose o di persone, avvenute a mezzo di fotografie, anche se non possono qualificarsi ricognizioni in senso tecnico, perché non espressamente previste dal codice di rito, hanno ugualmente natura di mezzi di prova la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito. (V mass n 167589).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)