Sez. 4, Sentenza n. 882 del 23/11/1984 Ud. (dep. 28/01/1985) Rv. 167589 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICA - VALORE PROBATORIO - LIMITI - RISCONTRO IN ALTRI ELEMENTI - PIENA ATTENDIBILITÀ - CONDIZIONE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICA - VALORE PROBATORIO - LIMITI - RISCONTRO IN ALTRI ELEMENTI - PIENA ATTENDIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Il riconoscimento fotografico, costituisce accertamento di fatto, sempre utilizzabile dal giudice, per il principio di non tassatività dei mezzi di prova e per quello del libero convincimento, che consente di ricorrere non soltanto a prove legali o a mezzi tipici di prova, ma altresì ad elementi di giudizio diversi e comunque acquisiti agli Atti, purché non in violazione di specifici divieti. Il valore del riconoscimento non è assoluto e varia nella misura in cui trova riscontro ed integrazione negli altri elementi processuali. Esso presenta garanzie di certezza quando è collegabile alla attendibilità ed alla dichiarata certezza di colui che effettua il riconoscimento stesso. (V mass n 156773; (Conf mass n 163676; (Conf mass n 156241; (Conf mass n 154538, sulla prima parte; (Conf mass n 152505 ed ivi citate sulla seconda parte; (Conf mass n 153002, sulla terza parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)