Sez. 6, Sentenza n. 5789 del 14/03/1995 Ud. (dep. 18/05/1995) Rv. 201678 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere | Interrogatorio dell'imputato - Qualificazione di un atto della polizia quale falso - Punibilità a titolo di calunnia - Esclusione - Esercizio del diritto di difesa - Sussistenza - Condizioni.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere
non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio definisca, sia pure per implicito, falso un atto di polizia giudiziaria solo per quanto attiene alla veridicità della denuncia a sua carico in esso contenuta. Egli pertanto non è punibile a titolo di calunnia in danno dell'autore di detto atto di polizia giudiziaria, stante la presenza di una causa di esclusione della pena in forza del legittimo esercizio di difesa, purché questo si esplichi quale unico e necessario mezzo di confutazione dell'imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)