Sez. 6, Sentenza n. 1073 del 08/10/2015 Cc. (dep. 13/01/2016) Rv. 266727 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE | Restituzione del ricorso dalla sezione per le inammissibilità - Assegnazione a quella tabellarmente competente - Esistenza di vincoli nella decisione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE
In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, qualora la sezione indicata dall'art. 610 cod. proc. pen. non dichiari l'inammissibilità del ricorso, e quest'ultimo venga perciò assegnato dal Presidente della Corte, per la trattazione ordinaria, alla sezione tabellarmente competente in relazione al titolo di reato, non sussiste alcuna preclusione alla declaratoria di inammissibilità da parte di tale sezione, in quanto il sistema disciplinato dal predetto art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, senza creare alcun vincolo per il prosieguo del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)