diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1073 del 08/10/2015 Cc. (dep. 13/01/2016) Rv. 266727 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE | Restituzione del ricorso dalla sezione per le inammissibilità - Assegnazione a quella tabellarmente competente - Esistenza di vincoli nella decisione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266727-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE

In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, qualora la sezione indicata dall'art. 610 cod. proc. pen. non dichiari l'inammissibilità del ricorso, e quest'ultimo venga perciò assegnato dal Presidente della Corte, per la trattazione ordinaria, alla sezione tabellarmente competente in relazione al titolo di reato, non sussiste alcuna preclusione alla declaratoria di inammissibilità da parte di tale sezione, in quanto il sistema disciplinato dal predetto art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, senza creare alcun vincolo per il prosieguo del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)