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Sez. 1, Sentenza n. 5954 del 28/05/1993 (Rv. 482549 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In genere | Sentenze straniere emesse da giudice svizzero, di divorzio e di separazione personale - Condanne pecuniarie o disposizioni relative all'affidamento dei figli - Dichiarazione di efficacia - Convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1986 - Applicabilità - Esclusione - Convenzione italo svizzera del 3 gennaio 1933 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482549-01

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In genere

Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio e di separazione personale è specificamente regolato, a decorrere dal 20 aprile 1986, dalla Convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970, resa esecutiva in Italia con legge 10 giugno 1985 n. 301, la quale, peraltro, non concerne le disposizioni relative alle colpe, né le misure o condanne accessorie contenute nella decisione e segnatamente le condanne pecuniarie o le disposizioni relative all'affidamento dei figli. (Art. I cpv.) Ne consegue che, ove debba essere dichiarata efficace una sentenza di divorzio o di separazione personale emessa da giudice svizzero che contenga siffatte disposizioni, non può trovare applicazione la menzionata Convenzione dell'Aja, benché ad essa abbia aderito anche la Svizzera, ma il riconoscimento resta regolato dalla Convenzione italo svizzera firmata a Roma il 3 gennaio 1933 e ratificata con legge 15 giugno 1933 n. 743, relativa al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 03/01/1933, Legge 15/06/1933 num. 743, Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 1, Legge 10/06/1985 num. 301

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)