Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 25/03/1994 (Rv. 485914 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Revocatoria - Oggetto - Atto di consegna di un bene determinato - Domanda - Accoglimento - Conseguenze.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Ove la revocatoria fallimentare investa l'atto di consegna di un bene determinato, l'accoglimento della relativa domanda implica l'obbligo di restituire il bene medesimo, e, quindi, in caso d'impossibilità, quale ne sia la causa, l'obbligo di pagare una somma di denaro che corrisponda al suo valore, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)