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Sez. 1, Sentenza n. 5356 del 02/06/1999 (Rv. 526949 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Restituzione al venditore da parte del compratore di merci acquistate e non ancora pagate - "Datio in solutum" - Mezzo anormale di pagamento ex art. 67 primo comma n. 2, legge fall. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526949-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge Fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)