Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 11/02/1987 (Rv. 450948 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nella Determinazione della misura della svalutazione monetaria applicabile nella liquidazione del danno da fatto illecito, il giudice del merito può riferirsi ai coefficienti elaborati dallo istituto centrale di statistica ovvero avvalersi di nozioni di comune esperienza, ma in quest'ultima ipotesi il suo potere discrezionale di scelta deve essere sorretto da motivazione adeguata, che non può esaurirsi nel mero riferimento al processo inflattivo verificatosi nel periodo considerato. (V 1931/82, mass n 419775; (V 4858/79, mass n 401475).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)