Sez. L, Sentenza n. 1750 del 06/03/1990 (Rv. 465677 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - IN GENERE - VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO - MANCATA RISPOSTA DEL LAVORATORE ALLE RICHIESTE DI APERTURA EFFETTUATE ALL'ABITAZIONE - ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DAL DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - IN GENERE - VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO - MANCATA RISPOSTA DEL LAVORATORE ALLE RICHIESTE DI APERTURA EFFETTUATE ALL'ABITAZIONE - ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DAL DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Con riguardo a visita di controllo al domicilio del lavoratore, assente dal servizio perché ammalato, l'attestazione del medico che al riguardo ha la qualità di pubblico ufficiale (con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.), in ordine alla circostanza della mancata risposta alle richieste di apertura effettuate all'abitazione del lavoratore, equivale all'accertamento dell'assenza di quest'ultimo dal proprio domicilio (con gli effetti che ne derivano ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), restando peraltro salva la possibilità, per il lavoratore medesimo, di dimostrare (oltre che la sussistenza di un giustificato motivo di assenza) l'eventuale fatto eccezionale (nella specie, il dedotto stato di sonno provocato da farmaci) che gli abbia impedito di percepire la venuta del sanitario e di sottoporsi al controllo. (V 905/89, mass n 461900; (V 844/89, mass n 461863; (V 78/88, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)