Sez. L, Sentenza n. 844 del 10/02/1989 (Rv. 461863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA O RIDUZIONE - LAVORATORE ASSENTE DAL SERVIZIO E NON RINVENUTO ALLA VISITA DI CONTROLLO PRIMA DELLA DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FASCE ORARIE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA O RIDUZIONE - LAVORATORE ASSENTE DAL SERVIZIO E NON RINVENUTO ALLA VISITA DI CONTROLLO PRIMA DELLA DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FASCE ORARIE - ESCLUSIONE.*
La sanzione della decadenza dal diritto all'indennità di malattia o della riduzione (alla metà) di tale trattamento, quale prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 15 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito dalla legge n. 638 del 1983 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, nella parte in cui non condiziona la riduzione della metà dell'indennità, per il periodo di malattia successivo ai primi dieci giorni, all'irreperibilità del lavoratore ad una seconda visita medica di controllo), non è applicabile, nei confronti del lavoratore assente dal servizio perché ammalato e non rinvenuto nella propria abitazione dal medico incaricato della visita di controllo, ove non siano state ancora determinate dagli organi competenti le fasce orarie in cui il lavoratore ammalato è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per consentire l'effettuazione del detto controllo, non potendo - in tale fase transitoria - nemmeno applicarsi le fasce orarie previste dai contratti collettivi di lavoro. (V 9204/87, mass n 456417; (Conf 9205/87, mass n 456418).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)