Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 09/02/2001 (Rv. 543750 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Sopravvenienza di nuova disciplina di legge nel corso del rapporto - Introduzione di ulteriore condizione per l'assegnazione, con previsione della decadenza dalla stessa in caso di perdita del nuovo requisito prescritto - Applicabilità ai rapporti in corso - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
Poiché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è un rapporto di durata, trova ad esso applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice sia diretta a regolare non il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo; ne deriva che l'amministrazione comunale - in applicazione della sopravvenuta legge regionale che, nello stabilire un'ulteriore condizione per l'assegnazione, costituita dalla non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello Stato, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari a quello di un alloggio adeguato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, prevede la decadenza allorché invece detta titolarità sussista - legittimamente dichiara la decadenza dall'assegnazione ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo il nuovo requisito.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)