Sez. 1, Sentenza n. 5038 del 02/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200331 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - In genere | Estinzione della misura - Nuova applicazione della medesima - Necessità di reiterare l'interrogatorio - Limiti.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - In genere
La disposizione di cui all'art. 302 cod. proc. pen. secondo cui non è possibile riemettere la misura cautelare se non dopo l'interrogatorio, a piede libero, dell'imputato riguarda solo il caso ivi previsto di estinzione della misura per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare nel termine prescritto; in tutti gli altri casi di estinzione o di annullamento del relativo provvedimento, sempre che l'interrogatorio sia stato regolarmente espletato, la reiterazione dell'atto istruttorio sarebbe del tutto ingiustificata. (Principio affermato dalla Cassazione con riferimento a fattispecie di reiterazione di ordinanza di custodia cautelare annullata per vizi di forma).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)