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Sez. 6, Sentenza n. 3245 del 13/10/1999 Cc. (dep. 01/02/2000) Rv. 216628 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Inefficacia della misura cautelare per motivi formali - Reiterabilità del provvedimento - Legittimità - Previa effettiva scarcerazione e nuovo interrogatorio anche nei casi diversi da quello di inefficacia per omesso interrogatorio ex art. 302 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216628-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

Il principio di cui all'art. 302 cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p., e secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo il nuovo interrogatorio dell'indiziato (o la sua mancata comparizione), non è suscettibile di applicazione analogica e non può pertanto operare al di fuori della ipotesi di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. (La Corte, nella specie, ha ritenuto, in particolare, non necessario il nuovo interrogatorio, nel caso di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)