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Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 20/10/1972 (Rv. 360945 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI E DEL PETITUM - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA - CONVERSIONE D'UFFICIO DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE IN ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360945-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI E DEL PETITUM - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA - CONVERSIONE D'UFFICIO DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE IN ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*

Nell'Esercizio del potere di qualificazione il giudice non puo di propria iniziativa alterare alcuno degli elementi oggettivi di identificazione delle azioni (petitum e causa petendi), senza con cio violare l' art 112 cod proc civ, ed, in grado di appello, anche il divieto inderogabile di pronunziare su domande nuove. Erra, quindi, il giudice che invocando tale potere, opera d'ufficio la conversione della eccezione di compensazione in una eccezione d'inadempimento, essendo l'una eccezione fondata su presupposti e tendendo ad accertamenti del tutto diversi da quelli dell'altra. (V 767'71, mass n 350581).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)