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Sez. 1, Sentenza n. 767 del 18/03/1971 (Rv. 350581 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - DIVIETO DI MUTARE PETITUM E CAUSA PETENDI - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DIVIETO DI PRONUNCIA SULLE DOMANDE NUOVE.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350581-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - DIVIETO DI MUTARE PETITUM E CAUSA PETENDI - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DIVIETO DI PRONUNCIA SULLE DOMANDE NUOVE.*

Nell'Esercizio del potere di qualificazione il giudice non puo di propria iniziativa alterare alcuno degli elementi oggettivi di identificazione delle azioni (petitum e causa petendi), senza con cio violare l'art 112 cod proc civ ed, in grado di appello, anche il divieto inderogabile di pronunziare su domande nuove. (nella specie, era stata introdotta come contrattuale un'Azione tendente all'adempimento di un patto negoziale (chiusura di un vano)' il tribunale l'aveva ritenuta prescrittà la Corte d'appello, senza espresso motivo di gravame, aveva proceduto a qualificare l'Azione come negatoria servitutis e sotto tale profilo aveva accolto la domanda. Il SC ha cassato la sentenza impugnata, enunciando il principio che precede. (V 3193'69, mass n 343186).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)