Sez. L, Sentenza n. 5876 del 03/11/1980 (Rv. 409683 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITI DI RIDUZIONE PREVISTI DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITI DI RIDUZIONE PREVISTI DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione di invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale fissa la soglia dell'invalidita pensionabile nella permanente riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo anziche a meno della meta come prescritto dalla precedente normativa della Corte costituzionale n 160 del 1971) non opera, in difetto di espressa previsione di retroattivita, nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima e pertanto non puo valere ad escludere il diritto a pensione che spetti con decorrenza anteriore alla indicata data in forza della previgente disciplina. (Conf 6438/79, mass n 403081; (Conf 6318/79, mass n 403047).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)