Sez. L, Sentenza n. 3535 del 12/06/1985 (Rv. 441157 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SOGLIA LEGALE DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - DISCIPLINA APPLICABILE - SITUAZIONI SOGGETTIVE SORTE PRIMA O DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - DIFFERENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SOGLIA LEGALE DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - DISCIPLINA APPLICABILE - SITUAZIONI SOGGETTIVE SORTE PRIMA O DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - DIFFERENZE.*
Nelle controversie in tema di pensione d'Invalidità - ferma l'irretroattività dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, che fissa la soglia dell'Invalidità pensionabile nella permanente riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, anziché a meno della metà come prescritto dalla precedente normativa - deve applicarsi la vecchia o la nuova soglia legale d'Invalidità a seconda che trattisi di situazioni soggettive sorte prima o dopo l'entrata in vigore della legge predetta (20 giugno 1975), tenendo conto, a tal fine, non della data di presentazione della domanda ma della data in cui si è verificata l'Invalidità che dà diritto alla pensione, con la conseguente esclusione di tale diritto nel caso in cui la capacità di guadagno dell'assicurato, che abbia presentato domanda prima del 20 giugno 1975, si sia ridotta a meno della metà (senza divenire inferiore ad un terzo) soltanto dopo tale data. (V 6848/83, mass n 431512; (V 3829/81, mass n 414463; (V 5876/80, mass n 409683; (V 4977/80, mass n 408850; (V 2187/80, mass n 405847).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)