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Sez. 1, Sentenza n. 3488 del 12/02/2009 (Rv. 606733 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE | Divorzio - Art. 4, nono comma, legge n. 898 del 1970 - Applicabilità - Limiti - Pronuncia sullo "status" - Appello differito - Esclusione - Pronuncia relativa all'assegno divorzile - Appello differito - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606733-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE

In tema divorzio, la disposizione di cui all'art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n 898, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo la quale, ai fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi, avverso la pronuncia sullo "status", resa con sentenza non definitiva, è ammesso solo appello immediato, facendo eccezione alle regole generali del codice di rito e stante il tenore dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., è insuscettibile di applicazione analogica; ne discende che è ammissibile la riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva che quantifica ed attribuisce l'assegno divorzile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)