Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10484 del 22/06/2012 (Rv. 623067 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Art.709 bis cod.proc.civ. come modificato dalla legge n.263 del 2005 - Portata - Equiparazione del procedimento di separazione a quello di divorzio in materia di "status" - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 709 bis cod. proc. civ., come definitivamente modificata dall'art.1, comma 4, della legge 25 dicembre 2005, n. 263, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo "status", la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio "status".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 25/12/2005 num. 263 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)