Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 17/06/1971 (Rv. 352382 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONTRAENTE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONTRAENTE - CONDIZIONI.*
La disposizione contenuta nell'art 1388 cod civ secondo la quale il contraente in nome altrui non rimane vincolato verso l'altro contraente dagli obblighi assunti non implica esonero del rappresentante da ogni e qualsiasi responsabilita verso il terzo contraente, ma tale responsabilita puo sorgere sia nel caso in cui il rappresentante, nello espletamento del mandato, commetta un vero e proprio fatto illecito che, indipendentemente da un qualsiasi rimedio contrattuale, leda un diritto assoluto del terzo, sia nel caso espressamente previsto dal disposto dell'art 1398 cod civ, che, com'e noto, concerne un'ipotesi di responsabilita per culpa in contraendo e costituisce una particolare applicazione del principio generale di cui all'art 1337 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)