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Sez. 1, Sentenza n. 4581 del 09/12/1976 (Rv. 383326 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE SENZA POTERI - CULPA IN CONTRAHENDO - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - CONDIZIONI - RIFIUTO DI RATIFICA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - SOMME DA RESTITUIRE AL TERZO CONTRAENTE - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1976-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383326-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE SENZA POTERI - CULPA IN CONTRAHENDO - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - CONDIZIONI - RIFIUTO DI RATIFICA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - SOMME DA RESTITUIRE AL TERZO CONTRAENTE - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA.*

La responsabilita di chi abbia contrattato come rappresentante senza poteri, prevista dall'art 1398 cod civ, configura un'ipotesi di culpa in contrahendo ed ha natura extracontrattuale, essendo fondata su di un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede, che si traduce in fatto illecito, produttivo di danno, nel momento della stipulazione del negozio inefficace. Il perfezionamento di tale illecito non richiede il rifiuto di ratifica da parte del dominus, in quanto il sopraggiungere di detta ratifica puo operare solo come causa di esclusione della responsabilita del falsus procurator, sempre che il terzo contraente non abbia gia subito danni. Pertanto, sulle somme che il rappresentante senza poteri abbia ricevuto dal terzo contraente all'atto della stipulazione del contratto (nella specie, a titolo di caparra), e debba restituire al contraente medesimo a titolo di responsabilita ai sensi dell'art 1398 cod civ, il giudice deve riconoscere gli interessi compensativi con decorso dalla data di corresponsione delle somme stesse, quale momento di consumazione del fatto illecito e procedere anche d'ufficio alla rivalutazione di tali somme a titolo di svalutazione monetaria. (V 1111/72, mass n 357535; (V 1844/71, mass n 352382; (V 509/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)