Sez. 2, Sentenza n. 5 del 03/01/1977 (Rv. 383501 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - MERE OSSERVAZIONI ED ARGOMENTAZIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA PRONUNCIA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUSCETTIBILITA - ESCLUSIONE - CENSURABILITA IN APPELLO - APPELLO INCIDENTALE DA PARTE DELL'APPELLATO VITTORIOSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - MERE OSSERVAZIONI ED ARGOMENTAZIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA PRONUNCIA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUSCETTIBILITA - ESCLUSIONE - CENSURABILITA IN APPELLO - APPELLO INCIDENTALE DA PARTE DELL'APPELLATO VITTORIOSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Per capo di sentenza suscettibile di passare in giudicato per difetto di impugnazione si intende soltanto quello configurante un'autonoma e concreta statuizione. Pertanto, una semplice osservazione ed argomentazione, posta a fondamento della pronunzia, non puo passare in giudicato, ne determinare, ove contraria alla tesi della parte vittoriosa, una parziale soccombenza della parte medesima, la quale, quindi, potra provocarne il riesame in appello, mediante la riproposizione delle proprie difese, senza necessita di appello incidentale. (nella specie, in cui l'attore aveva richiesto che la controparte venisse condannata alla chiusura di alcune vedute perche aperte a distanza inferiore a quella legale rispetto ad un fondo di sua proprieta, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, avendo accertato che la striscia di terreno su cui prospettavano le vedute appartenente in proprieta esclusiva all'attore, costituiva una strada privata aperta ad uso pubblico. Il giudice di appello aveva, a sua volta, confermato tale sentenza, ritenendo, pero, che la suddetta striscia apparteneva in comunione ad ambedue i contendenti. La suprema Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha ritenuto che l'accertamento della proprieta esclusiva dell'area, contenuta nella sentenza di primo grado, non avendo una propria individualita ed autonomia, non era suscettibile di formare giudicato parziale e, quindi poteva essere riesaminata in Sede di gravame, nonostante la Mancanza di un appello incidentale, avendo la parte vittoriosa riproposta le sue difese sul punto mediante comparsa di risposta). (V 2886/73, mass n 366492).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)