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Sez. 3, Sentenza n. 775 del 15/01/2013 (Rv. 624768 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ORDINE DELLE IPOTECHE - ESTENSIONI DEGLI EFFETTI | Interessi maturati successivamente all'anno in corso al momento del pignoramento - Sussunzione nella garanzia ipotecaria - Nella misura legale - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624768-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ORDINE DELLE IPOTECHE - ESTENSIONI DEGLI EFFETTI

Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 cod. civ., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)