Sez. 1, Sentenza n. 16480 del 27/09/2012 (Rv. 623742 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione privilegiata del credito per interessi - Misura legale richiamata dall'art. 54 legge fall. - Riferimento al tasso stabilito dalla legge speciale del credito - Esclusione - Riferimento al tasso generale ex art. 1284 cod. civ. - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale cui rinvia l'art. 2749, secondo comma, cod. civ. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 cod. civ. per i crediti pignoratizi e ipotecari, non al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello stabilito in via generale dall'art. 1284 cod. civ., atteso che il richiamo dell'art. 54 legge fall. alla disciplina del codice civile prevale sul riferimento a tassi diversi contenuto in leggi speciali (nella specie, art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)