Sez. 5, Sentenza n. 12790 del 19/10/2001 (Rv. 549758 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Art. 21, comma primo, della legge n. 133/1999 - Illegittimità costituzionale - Dichiarazione - Conseguenze - Impugnazione delle sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie - Termine breve - Decorrenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000, dell'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999 n. 133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (18 maggio 1999) l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa adottata, dell'art. 38 comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed a far data dal 30 novembre 2000 - giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U della sentenza summenzionata - debbono ritenersi idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione delle sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie le notificazioni delle stesse eseguite, entro il 17 maggio 1999, nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto impugnato e che non hanno esercitato la facoltà di farsi assistere nel giudizio di secondo grado dall'Avvocatura dello Stato; mentre, successivamente alla data predetta (e cioè, dal 18 maggio 1999) debbono ritenersi idonee a tal fine le sole notificazioni delle sentenze stesse, eseguite, ai sensi dell'art. 21, comma primo, legge n. 133 del 1999, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)