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Sez. 5, Sentenza n. 13310 del 19/07/2004 (Rv. 574668 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Decorrenza del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. - Notificazione della sentenza di secondo grado all'Amministrazione - Luogo idoneo.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574668-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 21, comma primo, della legge 15 maggio 1999, n. 133 - quale risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 525 del 2000 - stabilisce che, con effetto dal 18 maggio 1999, l'art. 38 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 si deve interpretare nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado della province autonome di Trento e Bolzano vanno notificate, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni; è pertanto inidonea al detto fine la notifica eseguita (dal 18 maggio 1999) presso gli uffici dell'Amministrazione (nella specie Direzione Regionale delle Entrate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)