diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 13/03/2003 (Rv. 561118 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Reclamo avverso i decreti del giudice delegato - Principio del contraddittorio - Osservanza - Necessità - Concordato preventivo con cessione dei beni - Reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione - Decisione emessa in assenza di preventiva audizione del liquidatore - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561118-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

In sede di reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato su questioni involgenti diritti soggettivi, l'osservanza del principio del contraddittorio richiede, a norma dell'art. 26 legge fall. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981), che il tribunale disponga la comparizione in camera di consiglio dei soggetti che, con riferimento alla specifica materia che costituisce oggetto del giudizio, siano destinatari degli effetti della decisione. Pertanto, nella ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, è affetto da nullità il provvedimento con il quale il tribunale decide in ordine al ricorso avverso l'ordinanza di aggiudicazione dei beni senza la preventiva audizione del liquidatore, cui compete la legittimazione passiva nei giudizi relativi ai beni da liquidare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)