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Sez. 1, Sentenza n. 10140 del 20/09/1999 (Rv. 530154 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Reclamo avverso i decreti del giudice delegato - Principio del contradditorio - Osservanza - Necessità - Reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione - Aggiudicatario - Qualità di contraddittore necessario - Sussistenza - Mancata osservanza del contraddittorio - Conseguenze - Nullità della decisione rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530154-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

In sede di reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, l'osservanza del principio del contraddittorio richiede, a norma dell'arte. 26 legge fall. (nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 42 del 1981), che il reclamo e il provvedimento che ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio siano notificati al curatore fallimentare e ai soggetti che, con riferimento alla specifica materia del giudizio, siano destinatari degli effetti della decisione, dovendosi tra tali soggetti ricomprendere, oltre al reclamante, anche l'aggiudicatario della vendita fallimentare, quando sia impugnato un provvedimento reso in tema di vendita di beni acquisiti all'attivo, giacché il provvedimento del Tribunale è destinato ad incidere sulle sue aspettative di diritto tutelate secondo le disposizioni del codice processuale civile a norma del rinvio contenuto nell'art. 105 legge fall.; la mancata osservanza del principio del contraddittorio da parte del Tribunale determina la nullità del procedimento e della decisione, nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)