Sez. T, Ordinanza n. 18431 del 08/06/2026 (Rv. 679003-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Imposte sui redditi - Macchinari in comodato a terzi - Ammortamento - Inerenza - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l'acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all'ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall'imprenditore, ma abbiano lo scopo di
favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario nonché la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell'impresa.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)