Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 12/08/2015 (Rv. 636282 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito d'impresa - Costi ed oneri deducibili - Esternalizzazione ad impresa terza dell'attività di distribuzione - Costi - Deducibilità ai sensi dell'art. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, in caso di esternalizzazione a impresa terza dell'attività di distribuzione dei prodotti venduti dal contribuente, i relativi costi per l'utilizzo dei veicoli di sua proprietà concessi in comodato all'impresa che svolge in esclusiva l'attività di trasporto sono deducibili ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. n. 186 del 917, trattandosi di spese che s'inseriscono nel suo programma economico e devono, pertanto, ritenersi inerenti la sua attività produttiva.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 12/12/2003 num. 917 art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)