Sez. 2, Sentenza n. 22937 del 04/11/2011 (Rv. 620147 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Disciplinare per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori finanziati dalla cassa per il Mezzogiorno - Sospensione definitiva dell'incarico per cause non imputabili al professionista - Diritto a compenso pari al 20 per cento dell'onorario - Presupposti - Prestazione parziale dell'incarico ed impossibilità di completamento dell'attività già iniziata per fatto sopravvenuto - Necessità - Criteri.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
L'art. 22 del disciplinare per gli incarichi da conferirsi ai liberi professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori di opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, nel prevedere il diritto del professionista a un "compenso pari al 20 per cento dell'onorario spettantegli per le opere non eseguite", nell'ipotesi in cui l'incarico di direzione dei lavori rimanga "sospeso in via definitiva" per cause a lui non imputabili, presuppone, al pari dell'art. 10 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, che vi sia stata una qualche prestazione parziale dell'incarico professionale e trova applicazione nei soli casi in cui l'attività del professionista, già iniziata, non possa essere completata per un fatto sopravvenuto, riferibile a determinazioni unilaterali del committente e comprensivo di tutte le ipotesi di anticipata estinzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)