Sez. L, Sentenza n. 2586 del 12/04/1983 (Rv. 427454 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIFFERENZE TRA LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 604/1966 E LA COSIDDETTA TUTELA REALE DI CUI ALL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIFFERENZE TRA LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 604/1966 E LA COSIDDETTA TUTELA REALE DI CUI ALL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
A differenza dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, che, in caso di licenziamento illegittimo, prevedeva l'Obbligo del datore di lavoro di riassumere il lavoratore o di corrispondergli, in Mancanza di ciò, un risarcimento pari ad un importo compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che attua la cosiddetta tutela reale del lavoratore illegittimamente licenziato, impone al datore di lavoro la reintegrazione di detto dipendente, rafforzando tale precetto con la previsione dell'Obbligo, in caso di inottemperanza, di corresponsione delle retribuzioni per tutto il periodo intercorrente fra la data della pronuncia e quella della effettiva reintegrazione. Pertanto, il datore di lavoro ha il diritto-dovere di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore che abbia ottenuto la sentenza a lui favorevole di reintegrazione a norma dell'art. 18 citato, senza che tale sentenza possa contenere, nemmeno su istanza alternativa del lavoratore, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nell'ipotesi di mancata reintegrazione.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)