Sez. L, Sentenza n. 33 del 03/01/1986 (Rv. 443673 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OBBLIGO DI RIASSUNZIONE - ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONSEGUENZE NEL CASO DI RIFIUTO DEL LAVORATORE DI RIPRENDERE SERVIZIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OBBLIGO DI RIASSUNZIONE - ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONSEGUENZE NEL CASO DI RIFIUTO DEL LAVORATORE DI RIPRENDERE SERVIZIO.*
L'Obbligo di riassumere il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, posto dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, è alternativo rispetto a quello di risarcirgli il danno mediante il versamento dell'indennità fissata dalla suddetta norma; consegue che - ove non trovi applicazione il regime della cosiddetta tutela reale di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori - il dipendente illegittimamente licenziato, il quale - invitato dal datore di lavoro a riprendere servizio - rifiuti di farlo, non ha diritto ad alcun risarcimento del danno. (V 2586/83, mass n 427454; (V 1369/78, mass n 390749).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)